Le spese amministrative vanno divise per millesimi. L'articolo 1123 del Codice Civile stabilisce la ripartizione delle spese in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascun condomino. Tale disposizione si riferisce ai servizi ed anche alle spese condominiali indivisibili quali quelle relative alla conservazione, al godimento delle parti comuni e tra l'altro alle spese generali.
Si è giusto. L'art. 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile (d.a.c.c.) afferma che in caso di vendita di un immobile, il nuovo proprietario e il precedente rispondono in solidale al pagamento delle spese condominiali per l'anno in corso e per quello precedente. E' buona prassi che l'acquirente faccia aggiungere nell'atto di compravendita la garanzia che la parte venditrice si impegni a non lasciare debiti pendenti con il condominio fino al giorno della stipula. Quindi il nuovo proprietario a sua volta avrà la facoltà di far valere i propri diritti nei confronti del vecchio proprietario.
Il Codice Civile sancisce il diritto che ha ogni condomino di delegare una "terza" persona che interverrà all'assemblea condominiale facendosene portavoce della volontà. Non è assolutamente obbligatorio delegare un altro condomino, ma può essere delegato anche una persona estranea al condominio come ad es. un cugino, un amico, ma anche un professionista che potrebbe anche decidere di farsi remunerare il servizio dal proprio cliente.
Vero, salvo che non leda il decoro architettonico e non pregiudichi apprezzabilmente il diritto degli altri condomini di usare le cose comuni.
Almeno 500 millesimi e la maggioranza dei presenti in assemblea.
L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza.
L'amministratore può essere revocato con le stesse maggioranze necessarie per la nomina.