SPORTELLO DEL CONSUMATORE AI SENSI DELL'ART.2 LEGGE 14.1.2013 N.4
Regole per richiedere l'intervento dell'associazione in caso di contenzioso tra professionista associato e consumatore ai sensi dell'art. 2 co. IV della legge 14.3.2013 n.4.
Norma generale
L'art.2 co. IV della legge 14.3.2013 n. 4 prevede che "Le associazioni promuovono forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti (..) nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi da essa richiesti agli iscritti".
L'articolo in commento richiama quanto all'iter del procedimento l'art.27 ter del "codice del consumo".
Lo Statuto Confa.Aico (consultabile al sito dell'associazione nazionale: www.confaico.it) prevede all'art.17 la "Collegio di Garanzia", inoltre, da tempo, l'associazione ha emanato il "Codice Deontologico" (sempre in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 27 bis del codice del consumo.