Trattandosi di questione che riguarda due condomini individualmente e che non coinvolge parti comuni l'amministratore non può fare nulla di più.
Con l'entrata in vigore della riforma e il nuovo articolo 1129 del Codice civile, l'amministratore è per legge obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente (postale o bancario) intestato al condominio. Ciascun condomino, tramite l'amministratore, potrà chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica.
Non prevedendo espressamente la legge obblighi di compenso o minimi tariffari, è l'assemblea chiamata a decidere l'ammontare e le modalità del compenso dell'amministratore. Il compenso può essere concordato per specifiche voci e calcolato eventualmente anche in misura percentuale e variabile sui valori delle voci stesse.
Salvo diversa convenzione a inizio rapporto, la partecipazione dell'amministratore a eventuali assemblee straordinarie non comporta il diritto a ulteriori compensi (Cassazione civile, 3596/2003).
Con la nuova formulazione dell'articolo 1129 del Codice civile, l'amministratore – all'atto dell'accettazione della nomina – è tenuto a specificare analiticamente l'importo dovutogli a titolo di compenso per l'attività svolta, pena la nullità della nomina stessa.
Ai condomini non è permesso sottrarsi alle spese di conservazione delle parti comuni, neanche in caso di rinuncia ai diritti sulle stesse.
Le spese di manutenzione delle scale si suddividono fra i condomini per metà in funzione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, e per l’altra metà in in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo.
Art. 1124 C.C.
Gli unici lavori di manutenzione straordinaria che l’amministratore può ordinare senza essere preventivamente autorizzato dall’assemblea sono quelli che rivestano carattere di urgenza tale da non poter essere rimandati fino allo svolgimento dell’assemblea. L’amministratore è tuttavia tenuto a convocare la più presto un’assemblea straordinaria per relazionare i condomini ed ottenere da loro la ratifica di quanto già messo in opera.
Art. 1135 C.C.
Le spese di installazione, manutenzione e ripartizione dell' antenna televisiva vanno ripartite - se il regolamento contrattuale nulla dispone al riguardo - in parti uguali in ragione di ciascun allacciamento dal cavo comune alle proprietà esclusive. L' uso infatti è identico perchè uno solo è l'allacciamento delle singole proprietà esclusive.
SI, la riforma del condominio vieta espressamente ogni divieto, purché non arrechino disturbo ai condomini.